L’emergenza Covid-19 e la pedissequa decretazione d’urgenza posta in essere dal Governo, elaborata nell’intento di fronteggiare l’odierna crisi sanitaria tutelando per l’effetto il fondamentale diritto alla salute, ha imposto tra le atre cose la chiusura temporanea degli esercizi commerciali che svolgevano attività non essenziali.
Alla luce di tali restrizioni, appare pertanto ragionevole ritenere che molti genitori separati, commercianti, partite Iva, lavoratori di vario genere, avendo dovuto sospendere le proprie attività con tutte le conseguenze immaginabili sul piano finanziario, riscontreranno verosimilmente nei mesi a venire, difficoltà nel garantire la corresponsione dell’importo previsto in sede di separazione o divorzio o di affidamento, quale contributo mensile al mantenimento dei figli.
E’ bene evidenziare che il mancato versamento dell’assegno di mantenimento determina conseguenze sia dal punto di vista civile, legittimando azioni esecutive di recupero del credito, sia sotto il profilo penale, rischiando di esser perseguiti per il reato di cui all’art. 570 bis c.p.
Ragion per cui il genitore investito di tale dovere, è comunque obbligata a farvi fronte anche in caso di gravi difficoltà concretizzatesi in un contesto come quello attuale, in quanto ad oggi, non è ancora stato realizzato nessun intervento ad hoc da parte del Governo finalizzato a regolamentare questa problematica.
Questa profonda crisi, economica-sociale-umanitaria determinata dal Covid-19 appare senza dubbio quale situazione da doversi inquadrare nell’ottica della straordinarietà idonea a rendere effettiva la possibilità di aumento del rischio di inadempimento riguardo a tutte quelle prestazioni di carattere economico, come può essere ad esempio l’assegno di mantenimento, sorte antecedentemente al periodo dell’emergenza.
Tali situazioni legittimerebbero una richiesta quantomeno di riduzione dell’importo economico da dover corrispondere ai figli.
Pertanto, si suggerisce, qualora i rapporti tra le parti lo consentano, di informare l’altro genitore circa la condizione di difficoltà attivando poi, di conseguenza, una trattativa per addivenire alla formalizzazione di un accordo anche per il tramite di una negoziazione assistita che preveda la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, sia pur limitatamente alla durata dell’emergenza.
Si rileva invero che mai come in questo particolare momento storico, appare opportuno e doveroso incentivare l’utilizzo di strumenti alternativi alla disputa in Tribunale, per ottenere una risoluzione efficiente della problematica in commento. Le parti invero, adottando una soluzione stragiudiziale riuscirebbero in tempi più celeri ad ottenere benefici e pronta tutela dei propri diritti.
Tuttavia, non può sottacersi il fatto che, laddove vi sia tra le parti una forte ed accesa conflittualità, l’unica soluzione percorribile risulterà quella giudizialmente prevista di ricorrere in via d’urgenza, per mezzo del proprio difensore, al Tribunale affinché vengano adottati i provvedimenti del caso all’uopo ritenuti necessari specie nell’interesse della prole.
Preoccupano e non poco, nel silenzio e nell’attesa di un intervento mirato sul punto, quelle situazioni in cui il coniuge abbia diminuito la propria capacità reddituale non per la chiusura momentanea dell’esercizio ma magari per la perdita del posto di lavoro,
In conclusione dunque, appare di tutta evidenza come rilevante sia l’impatto dell’emergenza del Covid-19 su molte famiglie di separati e/o divorziati riguardo soprattutto per ciò che attiene all’erogazione del mantenimento per coniuge e figli.
Quindi. Da tutto quanto sopra esposto si evince che sarebbe meglio privilegiare in tale intento strumenti stragiudiziali improntati alla conciliazione, richiamando soprattutto il buon senso comune.