La Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di assegno divorzile nonchè sugli obblighi di mantenimento, affrontando una vicenda complessa che intreccia il contributo economico per le figlie minori, le spese connesse alla casa familiare e la valutazione della reale capacità reddituale dei coniugi dopo lo scioglimento del matrimonio.
Il processo trae orignie dal divozrzio, in cui il GIudice aveva deciso di stabilire un assegno di mantenimento a carico del padre di euro 700,00 per le figlie.
Successivamente, la Corte d’Appello di Milano, riformava parzialmente la decisione, poichè da un lato, rideterminava l’onere contributivo del padre, fissando un assegno perequativo di 450 euro mensili per una figlia minore, con esclusione delle somme versate per l’altra figlia, nel frattempo trasferitasi a vivere con lui. Dall’altro, poneva a carico della madre le spese condominiali e le utenze della casa familiare.
Il punto più controverso era la ricostruzione della reale situazione economica del padre. Sebbene il reddito dichiarato fosse estremamente basso (circa 1.000 euro annui), la Corte d’Appello aveva ritenuto che la sua capacità reddituale fosse molto più elevata, considerati gli esborsi sostenuti senza ricorrere a prestiti e la partecipazione societaria del 40% in un’azienda di famiglia.
Il padre avdive la Corte di Cassazione, la quale diecideva in questo modo. Infatti, condividendo un orientamento consolidato in materia, ha ribadito che le dichiarazioni fiscali non sono vincolanti ai fini della quantificazione degli assegni di mantenimento, trattandosi di atti aventi funzione tributaria. Il giudice di merito, pertanto, può fondare il proprio convincimento anche su elementi come il tenore di vita, le spese sostenute e la partecipazione a compagini societarie.
A smascherare la reale disponibilità economica del padre-imprenditore è stata la Guardia di Finanza. Gli accertamenti condotti dalle Fiamme gialle hanno mostrato un patrimonio e una capacità di spesa non compatibili con i redditi formalmente denunciati.