Il Tribunale di Milano, la Corte d’Appello di Milano e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, con l’approvazione delle linee guida firmate lo scorso 10 giugno (prot. 8334/25), intendono arginare i conflitti nel momento della crisi familiare.
Nei casi in cui risulti difficile, per il genitore con cui vive principalmente il figlio, ottenere il consenso dell’altro genitore o il rimborso, l’assegno di mantenimento periodico può comprendere tutte le spese extra per l’educazione e il benessere del figlio. In altre situazioni, entrambi i genitori dovranno contribuire alle spese extra assegno, che siano necessarie per la prole secondo questo prospetto:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche o in casi di urgenza; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto non cosmetici; f) farmaci e presidi medici;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche private; b) cure termali; c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN; d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie; b) libri di testo; c) materiale scolastico di corredo; d) dotazione informatica; e) assicurazione scolastica;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo pre e post-scuola; b) centro estivo ricreativo; c) servizio di babysitter;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) attività sportive con relativo equipaggiamento; c) viaggi studio; d) spese patenti di guida.
- Per le spese extra assegno concordate, il genitore ricevente deve prestare consenso o esprimere dissenso motivato entro 10 giorni dalla richiesta, altrimenti il silenzio equivale ad approvazione.
Nel documento, inoltre, è stabilito che chi anticipa le spese deve provare la spesa entro 30 giorni all’altro genitore.Il rimborso deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta; se la spesa supera il 10% del reddito mensile netto di un genitore, entrambi contribuiranno nella percentuale stabilita.