L’art. 769 del codice civile spiega che la donazione è quel contratto con cui un soggetto, detto donante, si priva di uno o più beni di sua proprietà trasferendoli a un altro soggetto, definito donatario. Lo fa per puro spirito di liberalità, ossia in forma gratuita e senza richiedere nulla in cambio.
Questo isituto però presenta delle criticità.
Si pensi anzitutto al fatto che la donazione può essere revocata per ingratitudine del donatario. In linea generale, con la revoca si verifica la perdita degli effetti dell’istituto nei confronti di chi riceve il bene; questo è il caso, ad esempio, del donatario che commetta reati gravi contro il donante. Inoltre, la donazione può essere revocata anche quando si verifica la cosiddetta sopravvenienza di figli, perché se il donante non aveva figli alla data della donazione e successivamente ne ha, oppure ne riconosce uno in un momento successivo, può chiederne la revoca. Questo può costituire problemi per eventuali vendite future di quanto donato.
Inoltre, alla morte del donante gli eredi possono aprire contenziosi lunghi e costosi per riequilibrare la successione e lo possono fare, ad esempio, in caso di donazione fatta in vita dal genitore a favore di un figlio. D’altronde si usa dire che questo istituto è considerabile come una sorta di anticipazione sull’eredità
Ancora, la donazioneè irrevocabile e proprio questo aspetto può influire negativamente sulla vita del donante, Infatti chi dona non ha più alcun diritto sul bene, se non si è riservato il diritto di usufrutto e il rischio concreto, quindi, è che, in caso di gravi difficoltà finanziarie sopravvenute, il donante possa trovarsi con seri problemi abitativi derivanti dall’aver donato beni. Ecco perché i notai suggeriscono strumenti alternativi come la donazione con riserva di usufrutto, vincoli o condizioni precise o i patti di famiglia nel caso delle aziende.