Ci si pone il problema di sapere se l’ex moglie, assegnataria della casa coniugale, magari di proprietà del marito, possa invitare a vivere presso questa dimora non solo l’attuale compagno, ma anche il fratello e la sorella della stessa.

Ebbene, il codice civile dice che l’ex coniuge non solo può convivere con il nuovo compagno nella casa, ma può anche ospitare altri soggetti.

L’assegnazione della casa coniugale infatti dà spesso luogo a contrasti circa le varie vicende che possono seguire tale attribuzione.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui l’assegnatario decida di avviare proprio in quella casa una nuova convivenza.

Bisogna fare una precisazione.

Sebbene l’articolo 155-quater del codice civile stabilisca che il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l’assegnatario conviva o contragga nuovo matrimonio, in realtà tale norma è stata definitivamente ammorbidita dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 308 del 2008.

Con tale pronuncia, infatti, è stato stabilito che, in realtà, sia l’assegnazione della casa familiare che la cessazione della stessa è stata sempre subordinata nella prassi ad una valutazione, ad opera del giudice, di rispondenza agli interessi della prole.

Successivamente, la Cassazione è addirittura arrivata a ritenere che vietare in assoluto alla ex moglie di convivere con il nuovo compagno nella casa assegnatale in sede di separazione comporterebbe “un’illegittima restrizione della sua libertà personale”.

In assenza di espresse previsioni legislative deve quindi ritenersi che se il coniuge, nel rispetto degli interessi del minore, può ospitare nella casa coniugale anche il nuovo convivente, è chiaro che potranno essere ospitati, giustificatamente, anche altri soggetti.

SI pensi per esempio al fratello.

Altrimenti si avrebbe una chiara limitazione del diritto dell’assegnatario sulla casa a lei assegnata.

Avvocato Ilaria Morosini –  mediatrice familiare AIMEF
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