Nel nostro ordinamento, in via generale, chiunque abbia un debito è tenuto a risponderne personalmente nei confronti dei propri debitori. Ma cosa accade se il debito è stato contratto da un minorenne?

Possono essere chiamati a rispondere i genitori per questo debito?

Così, se per esempio un ragazzo che non abbia compiuto i diciotto anni di età contrae un debito verso un altro soggetto, questo potrà tranquillamente aggredire i beni dei genitori, al fine di soddisfare le proprie pretese, salvo che non ricorrano le circostanze che permettono ai genitori di richiedere l’annullamento del contratto stipulato da soggetto incapace di agire (ovvero il minore).

Il discorso cambia invece per i maggiorenni.

Con il raggiungimento della maggiore età infatti, il figlio risponde solo personalmente delle sue obbligazioni e i suoi debiti non si trasmettono ai sui genitori, anche se i genitori non smettono di doversi occupare del mantenimento del figlio che sia divenuto maggiorenne non ancora economicamente indipendente, se questo non è in grado economicamente di provvedere in maniera autonoma alla propria sussistenza.

Non potranno aggredire, ad esempio, il conto corrente, lo stipendio, il Tfr vveroo gli immobili di proprietà dei genitori.

Tuttavia un discorso a parte lo merita il pignoramento mobiliare, poichè il creditore munito di titolo esecutivo nei confronti del figlio può chiedere all’ufficiale giudiziario il pignoramento dei beni mobili presso la residenza del debitore.

Ovviamente, se il figlio ancora con i genitori, è chiaro che la residenza sarà la stessa.

I genitori, dinanzi a simile evento, possono comunque ricorrere al giudice dell’esecuzione presentando un atto che si chiama opposizione di terzo. Non è facile però perché devono provare, per evitare il pignoramento, che i beni che sono stati pignorati appartengono a loro e non al figlio.

Questo è un grosso problema, poiché l’articolo 621 del codice di rito, infatti, stabilisce che per il terzo opponente non è in generale possibile provare il proprio diritto sui beni mobili pignorati nella casa del debitore mediante testimoni. Questa è una grande limitazione a livello di prove.

Quindi, sarà necessario produrre un documento che attesti inequivocabilmente la proprietà del bene.

E si capisce bene che questo documento raramente è presente per i beni mobili presenti all’interno di un’abitazione, magari acquistati anni prima.

Avvocato Ilaria Morosini –  mediatrice familiare AIMEF
Riceve a
Melegnano Via Marconi, 5
Milano Galleria del Corso, 1

Mob. 3396193545 – www.ilariamorosini.it