Ogni anno in questo periodo emerge il tema di chi debba pagare i centri estivi, campus e oratori per i figli che restano a casa nel periodo estivo.
Questo costituisce occasione di discussioni tra i genitori separati.

Il genitore collocatario pretende che la quota di iscrizione sia ripartita al 50% tra i genitori, ritenendola una spesa straordinaria che rientrerebbe nelle spese ludiche e sportive o, per altri, tra quelle socio-culturali.

Sebbene i protocolli dei tribunali concordano nel considerarle spese straordinarie, alcuni, però, prevedono obbligatoriamente il preventivo consenso
dei genitori.
I protocolli dei Tribunali indicano le linee di massima da seguire, ma non hanno valore vincolante, poiché la determinazione delle spese straordinarie, si fa per ogni singolo caso e la determinazione finale spetta al giudice in caso di contrasto tra i genitori, che deve tener conto delle disponibilità economiche reali dei genitori, soprattutto di quello che paga anche l’assegno di mantenimento dei figli.

Alcuni Protocolli emanati dai Tribunali prevedono che il genitore collocatario possa iscrivere i figli alle attività senza consultare l’altro genitore, sul quale però grava l’ obbligo di sostenerne i costi.
Le ferie scolastiche estive, come quelle natalizie, pasquali e la settimana invernale, vanno gestite dai genitori ognuno per il periodo di sua pertinenza, come stabilito dal tribunale, e ciascun genitore potrebbe tenere i figli, se libero da lavoro, non solo nei tempi di sua spettanza, ma anche in quelli esclusivi dell’altro genitore.

Se viene meno la loro disponibilità, si può far ricorso ai nonni se preesenti. In caso contrario, si può ricorrere – a proprie spese – ai centri estivi, se condivisi, e/o ai baby-sitter.

I protocolli non considerano che alcuni genitori non possono sostenere le spese dei centri estivi e, se versano l’assegno di mantenimento, non possono pagare più volte per i propri figli, poiché il pasto è già incluso nell’assegno di mantenimento ordinario.
Le spese dei centri estivi non sono spese straordinarie, poiché sono prevedibili al momento della determinazione degli obblighi economici del genitore non collocatario e sono da considerare quindi spese ordinarie, quindi, coperte dall’assegno di mantenimento.

Per ritenerle spese eccezionali occorre il consenso dei genitori.

Avvocato Ilaria Morosini –  mediatrice familiare AIMEF
Riceve a:
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