Arrivano misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale. Ad introdurle un decreto legge, come chiarisce una nota della presidenza il Consiglio dei Ministri, nato su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze Roberto Gualtieri e del ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo.

Il decreto legge stabilisce che, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Rimane ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti. In pratica, per essere chiari, si tratta di un anticipo di un ammortizzatore sociale che per ragioni di coperture sarebbe scattato solo dopo l’estate; non si tratta di altri “giorni” di cassa rispetto al totale di 18 settimane che il governo ha stabilito per affrontare l’emergenza.

Cig, domanda in caso di precedente errore

Per velocizzare le aziende devono inviare i modelli che fanno partire i pagamenti della cassa entro 45 giorni. Se dovessero sforare saranno i responsabili del pagamento che ricadrà quindi sulle loro tasche. Ancora il provvedimento stabilisce, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, potranno presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

Cig e istanze di regolarizzazione, termini prorogati

Il decreto legge, in ultimo, proroga dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dal 30 giugno al 31 luglio 2020 quelli per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza. Si tenga presente che con lo stop ai licenziamenti il 17 agosto, si profila già la necessità di un nuovo intervento, magari favorito dai fondi europei.