Il Coronavirus ha impattato fortemente sulle esistenze dei cittadini italiani, con risvolti anche
particolarmente drammatici su alcune categorie di lavoratori che, a causa dello stop forzato, hanno
subito perdite considerevoli e un vero e proprio tracollo reddituale.
Un dramma che si è avvertito maggiormente nelle famiglie divise, quelle in cui una delle parti è
obbligata a versare all’altra o in favore dei figli delle somme per il sostentamento in assenza di
autosufficienza.
A stabilire il versamento di queste somme sono i provvedimenti emessi dai giudici in sede di
separazione o divorzio, o al termine delle relazioni di fatto, oppure gli accordi raggiunti dalle parti
con il supporto degli avvocati alla fine delle relazioni.
Come noto, questi esborsi non sono eterni, e possono subire delle modifiche nel corso degli anni a
causa del sopravvenire di circostanze di fatto o di diritto rispetto a quelli esistenti al momento della
sentenza, ad esempio una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche.
Ovviamente, la revisione dell’assegno non può essere decisa autonomamente dall’onerato,
nonostante le difficoltà economiche nel rispettare gli obblighi. È sempre necessario un
provvedimento del giudice, nonchè un nuovo accordo con l’ex partner. Chi non ottempera agli
obblighi di pagamento dell’assegno, infatti, rischia non solo conseguenze civilistiche, ma anche
penalistiche.
Costante orientamento giurisprudenziale ritiene che l’onerato non possa allegare generiche
difficoltà economiche o semplicemente indicare lo stato di disoccupazione, ma sarà tenuto a fornire
la dimostrazione rigorosa di una oggettiva e incolpevole impossibilità assoluta di fare fronte alle
obbligazioni.
Prima di chiedere una riduzione dell’assegno, il soggetto obbligato dovrà dunque verificare la
sussistenza di una contrazione dei suoi redditi rispetto all’epoca in cui era stato stabilito
l’ammontare della somma che avrebbe dovuto versare al coniuge, al partner oppure ai figli.
Si rammenta, tuttavia, che nonostante le difficoltà l’onerato non potrà smettere da un momento
all’altro di pagare, ma dovrà continuare a farlo, quanto meno può cercare un accordo con il
beneficiario per sospendere, ridurre o eliminarela somma per un certo periodo, oppure intervenire
sulla periodicità dei versamenti.

La riduzione reddituale idonea a determinare una modifica delle condizioni di separazione o
divorzio, e ad incidere sulla misura del mantenimento dei figli, si rammenta, deve essere non
momentanea, ma effettiva, stabile e destinata a protrarsi nel tempo.
Il passo successivo è quello di procedere verso la modifica delle condizioni economiche che potrà
avvenire anche fuori dalle aule giudiziarie, ad esempio con l’ausilio degli avvocati attraverso un
accordo di negoziazione assistita.