Come bisogna comportarsi con gli utenti che hanno in corso degli abbonamenti per le attività sportive?
Dal 10 marzo sono chiusi tutti i centri sportivi a causa della pandemia causata dal Covid-19, precludendo quindi la possibilità di frequentare tali luoghi.
Una volta intervenuta l’emergenza pandemia, molti contratti di abbonamento sono nel frattempo scaduti ed altri si accingono a scadere, senza che coloro che hanno pagato per ottenere il servizio siano riusciti ad ottenere la prestazione a cui avevano diritto.
Ebbene, per tutte le situazioni di questo tipo trova applicazione una norma che detta un principio di carattere generale, valevole per ogni fattispecie contrattuale in cui alla prestazione di una parte consegue una controprestazione dell’altra parte; si tratta nello specifico dell ‘ art. 1463 del codice civile in base al quale, nel caso dei contratti a prestazioni corrispettive (come quelle in oggetto), se una delle parti è liberata dall’obbligo di eseguire la prestazione per impossibilità sopravvenuta -quindi non per colpa del debitore-, quest’ultima non potrà chiedere all’altra parte di pagare, e dovrà restituire il denaro già ricevuto.
Quindi, occorre che ci sia:
– L’impossibilità sopravvenuta dopo che il contratto è stato concluso;
– Non deve essere colpa del debitore stesso;
– Deve essere assoluta, ma anche temporanea.

Il titolare della palestra quindi è liberato dalla sua prestazione perché è divenuta impossibile, senza incorrere in nessuna responsabilità.
L’impossibilità può essere anche temporanea, come accade nel caso di specie; si addata infatti alla situazione che stiamo vivendo.
Si sospende quindi la responsabilità del debitore (ovvero il titolare della palestra), e può verificarsi l’ipotesi in cui l’impossibilità viene meno, e allora può ritornare in essere l’utilizzo dell’abbonamento.
Perciò:
Per gli abbonamenti annuali, semestrali oppure trimestrali, il rapporto contrattuale è sospeso e riprende quando finisce il divieto in essere;
Per gli abbonamenti commisurati ad un certo numero di ingressi con scadenza temporale, al termine delle misure restrittive, l’intera somma corrisposta andrà divisa per il numero complessivo di ingressi acquistati e si avrà diritto alla restituzione di un importo equivalente al numero degli ingressi per i quali la prestazione non è stata eseguita.

Per gli abbonamenti commisurati ad un numero prestabilito di ingressi senza alcuna scadenza temporale, al termine dell’emergenza l’utente avrà chiaramente diritto di avvalersi del suo diritto di accesso, recuperando gli ingressi di cui nel frattempo non ha potuto godere.