Alcune gite scolastiche sono state cancellate a causa dell’arrivo del Coronavirus.
Non tutte però possono essere rimborsate;
Occorre accertare se i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate o le uscite didattiche comunque denominate rientrino nel periodo temporale indicato dalla legge, ovvero tra il 4 marzo e il 3 aprile 2020.
Se rientrano in questo lasso di tempo, vi sono tutti gli estremi per attivare la procedura di rimborso.
Il Decreto Legge 6/2020, richiama quanto disposto dal codice del turismo.
Tale articolo infatti prevede che “in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”.
Risulta evidente, pertanto, che l’evolversi della situazione epidemiologica di Covid-19 non può che rappresentare una circostanza inevitabile e straordinaria, e come tale, ai sensi del comma quarto dell’art.41 del Codice del Turismo, legittima il viaggiatore al recesso contrattuale e al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto.
Infine, è doveroso precisare che tali disposizioni si applicano a prescindere dalla Regione di destinazione: l’organizzatore, dunque, non potrà opporre al viaggiatore la circostanza che il luogo di destinazione non risulti essere nella cosiddetta zona rossa.
Difatti, l’art. 1 del D.p.c.m. del 4 marzo, prevede che le misure volte al contrasto del diffondersi del virus COVID-19 si applicano sull’intero territorio nazionale