La possibilità di dare il doppio cognome è stata di recente affermata dalla Corte costituzionale.
Oggi i figli non ricevono per forza solo il cognome paterno, infatti con la sentenza della Corte costituzionale numero 286/2016 si è infatti previsto che al cognome del padre si possa affiancare anche quello della madre. Il doppio cognome può essere attribuito, naturalmente, anche ai figli di coppie non sposate e ai figli adottivi.
E’ importante specificare che la richiesta di modifica del cognome del figlio minore è un atto civile; quindi i genitori esercitano tale diritto in quanto hanno la rappresentanza legale dei loro figli.
Se non vi è accordo sul doppio cognome, quindi, lo stesso non può essere attribuito dall’ufficio, ferma restando la possibilità per ciascuno dei genitori di ricorrere al giudice civile. Se, invece, l’accordo c’è, basta renderlo palese all’ufficiale di stato civile, che registrerà il nome del figlio con il doppio cognome.
Non sono necessari particolari documenti e la volontà può essere manifestata oralmente. In ogni caso, anche in ipotesi di attribuzione del doppio cognome, il cognome della madre si aggiunge in coda a quello del padre.
Si è detto sopra che il cognome del padre è comunque ineliminabile e che, quindi, l’unica scelta concessa ai genitori è quella di aggiungere il cognome materno a quello paterno.