Nelle separazioni giudiziali, può accadere che, oltre alla domanda di separazione, venga chiesto anche l’addebito della separazione.
Di cosa si tratta?
Può essere definito come una sorta di sanzione impartita al coniuge che viola i doveri coniugali;
gli effetti si manifestano solo nei rapporti patrimoniali, senza inficiare assolutamente l’ambito della filiazione.
Quando il giudice accerta che l’intollerabilità della convivenza tra i coniugi è legata a comportamenti di uno di essi che rappresentino una violazione dei doveri coniugali, può dichiarare a quale dei coniugi sarà addebitata la separazione.
Perché questo avvenga, è necessario che la violazione dei doveri coniugali sia antecedente alla proposizione della domanda di separazione. Deve quindi sussistere un nesso causale tra la violazione e l’intollerabilità dell’unione matrimoniale; laddove questa prova manchi, non è possibile dichiarare l’addebito.
E’ importante sottolineare che non ogni comportamento contrario ai doveri matrimoniali comporta l’addebito, bensì solo quelli la cui violazione ha portato all’impossibilità di continuare la convivenza.
Per quanto riguarda i comportanti che possono comportare l’addebito della separazione, il riferimento è l’art. 143 del codice civile, il quale specifica che dal matrimonio nascono alcuni obblighi, tra i quali l’obbligo di fedeltà, l’obbligo di assistenza morale e materiale del coniuge più debole, l’obbligo di collaborare per i bisogni della famiglia, l’obbligo di accudire la prole, e
l’obbligo di coabitare sotto lo stesso tetto (coabitazione).
L’addebito comporta delle conseguenze importanti sotto il profilo economico; infatti vi è la perdita al diritto all’assegno di mantenimento, la perdita dei diritti ereditari, la perdita dell’assegnazione della casa familiare.